Squalificato Re, a Corrado Fontana e Nicola Arena il Rally Aci Como

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In verifica la Volkswagen Polo GTI R5 non é risultata conforme

Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC al Rally Aci Como

Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai i20 WRC al Rally Aci Como

Cambia la classifica assoluta del Trofeo Villa D’Este Aci Como 2024. Con la comunicazione n3 dei commissari sportivi, veniva comunicata l’apertura del parco chiuso alle 19:27, ad eccezione della vettura n*7, che era appunto quella di Alessandro Re e Marco Vozzo, la Volkswagen Polo GTI R5. (Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono in tempo reale LINK)

A seguito di controlli effettuati, la vettura non é risultata conforme e pertanto l’equipaggio é stato escluso dalla classifica assoluta e la vittoria é andata a Corrado Fontana e Nicola Arena. In terza posizione salgono quindi Luca Rossetti e Nicolò Gonella e terzo gradino del podio per Marco Silva e G. Pina su Skoda Fabia.

Il Concorrente/Conduttore Re Alessandro, la cui identità è stata accertata durante l’audizione, è stato ascoltato in direzione gara alle ore 21:45 del giorno 13.10.2024. In relazione ai fatti contestati, il Concorrente ha dichiarato:

“Non ho nulla da obiettare, prendo atto dell’esito comunicato. Mi scuso per l’accaduto, purtroppo non seguo tutte le questioni tecniche della vettura. Non so come mai questi particolari siano finiti sulla vettura.”

Preliminarmente, i Commissari Sportivi hanno ribadito al Concorrente che tra i particolari oggetto di verifica tecnica post-gara d’ufficio vi erano sia il controllo della flangia sia il sistema di aspirazione dell’aria di alimentazione (intercooler, flangia turbo e relative tubazioni).

Dei particolari oggetto di verifica, prima di iniziare le operazioni di controllo, il Commissario Tecnico Delegato ha provveduto a darne comunicazione preliminare al delegato del Concorrente n. 7, incaricato di assistere alle verifiche tecniche post-gara.

Il Concorrente, in merito a tale specifico fatto, ha dichiarato di non essere stato informato dal proprio delegato e di non avere nulla da osservare.

I Commissari Sportivi (CC.S.) hanno quindi informato il Concorrente n. 7, Re Alessandro, con l’ausilio del Commissario Tecnico Delegato ACI-Sport, circa l’esito delle verifiche compiute sui particolari tecnici sopra menzionati. Nello specifico, i controlli eseguiti hanno permesso di accertare quanto segue:

Flangia: è stata riscontrata la non conformità della stessa per irregolarità nella costruzione. La flangia, che ha la funzione di limitare la quantità di aria aspirata dalla turbina, sebbene delle dimensioni interne corrette, viola le modalità costruttive indicate nell’articolo 255.1.8.3, quart’ultimo paragrafo, al quale l’articolo 261.304-2 dell’All. J 2024 fa specifico rinvio. In base ai riferimenti normativi sopra indicati, la flangia deve essere costituita da un solo pezzo che ne permetta il fissaggio e la sigillatura sulla turbina senza possibilità di rimozione, se non mediante rottura dei sigilli stessi. La flangia presente sulla vettura n. 7 non risponde a tale requisito, essendo realizzata in maniera tale da permettere lo svitamento di una parte e, quindi, la potenziale sostituzione senza rimuovere la relativa sigillatura.

Sistema di canalizzazione dell’aria: a seguito della rimozione della valvola pop-off, è stata riscontrata la presenza di un piattello di metallo inserito sul supporto, che impedisce la funzione limitativa propria della valvola pop-off, con conseguente incremento del quantitativo di aria immessa all’intercooler e, successivamente, al propulsore.

La non conformità tecniche descritta al punto 1 costituisce una lavorazione eseguita “scientemente” per la possibile intercambialità che il medesimo particolare offre, in considerazione delle modalità con cui lo stesso è stato realizzato.

La non conformità tecnica descritta al punto 2 costituisce una lavorazione eseguita “scientemente”, la quale potrebbe comportare un incremento delle prestazioni del propulsore della vettura n. 7.

Per questi motivi, il Concorrente n. 7 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta, e i Commissari Sportivi, in applicazione degli artt. 128 e 227.10 lettera f) del R.S.N. 2024 e del punto 15 dell’Appendice 5 al R.S.N. 2024, hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall’art. 210.3 III) Poteri del R.S.N. 2024.

Scarica la decisione dei commissari sportivi n° 2.7

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