Nuovo codice della strada Art. 9 Competizioni motoristiche su strada

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Stop Rally

Nuovo codice della strada – Art. 9 – Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2023. Iniziate a leggere e mettetevi comodi, perchè per i “no Tank”, cosi si definiscono scherzosamente i piloti che non hanno intenzione di montare il serbatoio di sicurezza, arriva una doccia gelata. (Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono LINK)

Andiamo per ordine, due settimane fa abbiamo partecipato all’incontro che si è tenuto in Sicilia alla presenza del Fiduciario/ Delegato della Regione Sicilia Daniele Settimo e assistito dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Roberto De Felice, in cui si è trattato, tra gli altri, l’annosa questione del serbatoio di sicurezza. Nell’incontro, erano state trattate le domande poste sul serbatoio di sicurezza ed era stata ribadita la posizione della Federazione di non fare alcun passo indietro e non concedere nessun’altra proroga. Dal primo di gennaio 2023, tutte le vetture, ad eccezione delle storiche, per correre hanno bisogno del serbatoio di sicurezza. Fine dei giochi.

In settimana è arrivata poi una nota del Fiduciario/Delegato della Regione Lazio Emanuele Inglesi. I titolari di licenza ACI Sport, ivi compresi coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo per il
corrente anno, secondo l’art. 178 RSN, non possono partecipare a manifestazioni non iscritte a calendario, a ricordarlo con una nota del 19 gennaio 2023 era appunto Emanuele Inglesi, il Fiduciario/Delegato Aci Sport Lazio.

La partecipazione a competizioni o manifestazioni, non autorizzate da ACI, ai sensi e nei limiti del RSN,
sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva. (art. 7 RSN
ACI). Da cosa nasce questa comunicazione? Nei giorni scorsi il Fiduciario/Delegato Aci Sport Lazio ha ricevuto una segnalazione del Presidente Aci di Frosinone, ad oggetto la Competizione Rally Circuit prevista il 28 e 29 Gennaio 2023 presso il circuito ISAM di Anagni (FR). Secondo quando riportato nella comunicazione, la partecipazione per i licenziati o ex, è vietata. Riportiamo di seguito per intero la comunicazione del Fiduciario/Delegato Aci Sport Lazio Emanuele Inglesi.

Nei giorni a seguire, sulle varie chat whatsapp e sui gruppi social, è stato un tam tam di lamentele che hanno spinto i più a provare un escamotage per provare a correre, senza per forza dover montare il serbatoio e senza doversi tesserare con la Federazione. Una delle vie percorribili secondo alcuni è quella di andare a correre all’estero, dove in alcuni casi le norme sulla sicurezza sono più blande, tanto da permettere la partecipazione a gare anche con abbigliamento ed equipaggiamento di sicurezza scaduto. Altri invece hanno iniziato ad optare per altre competizioni organizzate da altri Enti di promozione sportiva e sono stati pubblicati vari calendari.

Adesso, arriva in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice della stradaArt. 9 – Competizioni motoristiche su strada. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 19 gennaio 2023, approvato il 5 gennaio, la nuova normativa in materia di competizioni motoristiche su strada, che non lascia spazio ad interpretazioni.

L’art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute: dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province e dalle citta’ metropolitane per le strade di rispettiva competenza; dai comuni per le strade comunali. Pertanto, la presente circolare e’ principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe’ le regioni, le province, le citta’ metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attivita’ di supporto svolta dalle prefetture.

Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu’ precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu’ province, citta’ metropolitane e comuni; delle province e delle citta’ metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano piu’ comuni; dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano piu’ regioni o piu’ province, citta’ metropolitane e comuni di regioni diverse, l’autorizzazione puo’ essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o piu’ concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui e’ prevista la determinazione di una classifica. Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza». Nell’intento di operare uno snellimento di procedure e’ prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai fini del presente provvedimento sono: la F.M.I. – Federazione motociclistica italiana e l’ACI – Federazione automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio 2016 della Direzione affari legali – Ufficio assistenza legale e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018. Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall’art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilita’ sostenibile – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari, purche’ con velocita’ di percorrenza ridotta. Nell’ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocita’ di percorrenza ridotta si intende una velocita’, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiche’ il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocita’. Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo’ non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarita’ amatoriali con velocita’ per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilita’ di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilita’ dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocita’ imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocita’ libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocita’ media sull’intero percorso non superiore a 80 km/h, purche’ non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Qualora l’ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste tipologie di gara per le quali comunque sia necessaria la chiusura al traffico ordinario dovra’ farne espressa richiesta a questo ufficio. Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocita’ farebbe ricadere le manifestazioni tra le ordinarie competizioni motoristiche. Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del codice della strada, in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni. Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all’art. 9, commi 4 e 6, del codice della strada e quelle di seguito richiamate. Non sono consentite le gare di velocita’ da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.

E’ necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Cio’ anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalita’ degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del CONI non e’ richiesto per le manifestazioni di regolarita’ a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60 del codice della strada, purche’ la velocita’ imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita’ alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza. 2. Programma-procedure Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Si richiamano in proposito le responsabilita’ amministrative e penali in capo agli enti competenti che dovessero rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di competizioni senza l’acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, sulla base delle proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del codice della strada. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, ai sensi del disposto dell’art. 9, comma 5, del codice della strada, gli organizzatori devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma, inviando tutta la documentazione esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it

La richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) una relazione contenente gli elenchi e la descrizione delle strade interessate dalla gara, le modalita’ di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita’ media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, eventuali indicazioni sulla necessita’ di chiusura al traffico ordinario di tratti di strada e la relativa durata, nonche’ ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione, comunicando l’ufficio responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo indirizzo mail a cui inviare il nulla-osta ministeriale; b) una planimetria del percorso di gara in cui, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, siano evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario; c) il regolamento di gara che deve includere anche l’eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo; d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali, ovvero l’attestazione che la manifestazione e’ organizzata in conformita’ alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1; e) la ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su conto corrente postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via G. Caraci, 36, 00157 Roma, per le operazioni tecnico amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1) ; f) la dichiarazione che le gare di velocita’ e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarita’ non interessano centri abitati, ovvero l’attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che lo svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto non garantira’ il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze non pervenute almeno sessanta giorni prima della competizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 9 del codice della strada, o la cui documentazione risulti incompleta, ancorche’ presentata nel rispetto dei tempi previsti. Il rilascio del nulla-osta, ovvero l’eventuale diniego allo svolgimento della competizione, e’ trasmesso all’ente competente al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del codice della strada, l’ente competente puo’ autorizzare, per sopravvenute e motivate necessita’, debitamente documentate, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione generale. Ai fini della autorizzazione gli organizzatori devono avanzare richiesta all’ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara. Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilita’ dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita’ media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza e’ opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo’ anche essere acquisito direttamente dall’ente competente nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione. Si precisa che, ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita’ della autorizzazione e’ subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’art. 7, comma 1, del codice della strada. Sentite le competenti Federazioni, l’ente competente puo’ rilasciare l’autorizzazione all’effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che, a norma dell’art. 9, comma 4, del codice della strada, il collaudo del percorso di gara e’ obbligatorio nel caso di gare di velocita’ e nel caso di gare di regolarita’ per i tratti di strada sui quali siano ammesse velocita’ medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperti o chiusi al traffico.

In tal modo e’ chiarita la corretta interpretazione del termine «velocita’ media» nel caso delle gare di regolarita’ in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratti di regolarita’ e prove speciali a velocita’ libera su tratti chiusi al traffico. Negli altri casi il collaudo puo’ essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e’ prescritto, sia nei casi in cui rientra nella discrezionalita’ dell’ente competente, e’ effettuato da un tecnico di quest’ultimo ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la strada interessata non e’ di proprieta’ dell’ente competente al rilascio. Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al piu’ vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e’ essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara l’ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilita’ sostenibile – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto all’autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti. In assenza di comunicazione entro la fine dell’anno, si riterra’ tacitamente che la competizione sia stata effettuata regolarmente senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l’anno successivo. 3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sono state prese in esame e definite le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell’ACI (Federazione automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell’anno 2023. Le proposte, come riportate nell’allegato A, sono relative a gare gia’ svolte nell’anno precedente, per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto ha concesso il nulla-osta avendo verificato l’insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche’ al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse. Per le gare fuori calendario si dovra’ procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B). Il programma dettagliato nell’allegato A e’ valido per le gare nella configurazione riportata nello stesso. Non e’ consentito integrare o svolgere in piu’ date una manifestazione gia’ iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle stesse. Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come gare non previste nel programma annuale.

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