Ammonizione con diffida per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata

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Sentenza manifestazione non autorizzata

La Procura Federale di Acisport, con atto n. 7/24, ha deferito al Tribunale Federale diversi licenziati, per la partecipazione ad una manifestazione non autorizzata. L’indagine è scaturita dalla segnalazione della fiduciaria provinciale AC Brescia, Camilla Romano, e ha riguardato l’evento “Test Rally Toscolano Maderno – I Memorial Renato Pasquali”, svoltosi il 9-10 marzo 2024. (Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono in tempo reale LINK)

Gli imputati sono accusati di violazioni degli articoli 7, 8.5, 11 e 12.1 del Regolamento Sportivo Nazionale (RNS). Viene contestata inoltre la partecipazione come commissari di percorso senza designazione ufficiale. Inoltre, per alcuni di loro è stato contestato anche di aver pubblicato sui social media critiche rivolte ad Acisport. La Procura ha ribadito la natura agonistica della manifestazione, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative.

Ai sensi dell’art. 12.2 del Regolamento Sportivo Nazionale, comma 1, “Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l’assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l’assegnazione di titoli.”

Nel caso di specie – secondo quanto riportato nella sentenza- si è trattato di una vera e propria competizione agonistica, essendo numerosi i fattori descritti all’art. 12.1 del RNS che l’hanno resa tale.

Tale norma, infatti, annovera le manifestazioni sportive in cui “la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:

  • il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
  • la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
  • il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
  • l’abilità di guida dei partecipanti;
  • l’impegno psico-fisico dei partecipanti;
  • la durata dell’impegno;
  • la prestazione delle vetture.”

“Nel caso di specie, è sufficiente la visione dei vari filmati prodotti in giudizio per rendersi conto della complessità delle prestazioni di guida effettuate al massimo delle potenzialità e quindi dell’elevato livello di impegno e di abilità richieste. Oltreché degli ulteriori aspetti evidenziati dalla Procura, quali lo svolgimento di differenti manches in salita, di manches anche notturne, la presenza di commissari di percorso e l’allestimento del parco auto con controllo delle vetture.””

“Occorre pertanto concludere che quella in argomento è stata una manifestazione a contenuto agonistico non autorizzata dalla Federazione, in violazione dell’art. 11 del Regolamento Sportivo Nazionale, che recita: “Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l’egida dell’ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS. Devono essere approvate dal Presidente dell’ACI o da persona da esso delegata. (…) Le manifestazioni sia nazionali che internazionali devono essere organizzate su piste e percorsi omologati/collaudati rispettivamente dall’ACI e dalla FIA.”

Anche l’art. 46 del RNS (Organizzazione delle manifestazioni sportive) prevede che: “In Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall’ACI il permesso di organizzazione. (…)”

L’art. 83 (Iscrizioni alle manifestazioni sportive), a sua volta, dispone che: “I concorrenti licenziati ACI che si iscrivono ad una manifestazione non riconosciuta ufficialmente dalla FIA o dall’ACI sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice Internazionale e dalle norme federali.”

L’udienza si è svolta in forma telematica il 17 settembre 2024, con la partecipazione degli imputati assistiti dai rispettivi legali. (Leggi il testo della sentenza)

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